VADEMECUM SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – D.LGS 81/08
Di seguito un breve vademecum che riassume (a titolo esplicativo e non esaustivo) quelli che sono gli adempimenti richiesti per ottemperare a quanto stabilito dal D.lgs 81/08.
DEFINIZIONI PRINCIPALI:
LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
DATORE DI LAVORO*: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
* Obblighi non delegabili: Valutazione dei rischi, nomina del RSPP.
RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
RLS: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’ azienda finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
ESEMPIO DI ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA:
OBBLIGHI PER LE AZIENDE
(A titolo esplicativo e non esaustivo):
VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
SORVEGLIANZA SANITARIA: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
ELABORAZIONE DEI DOCUMENTI E SORVEGLIANZA SANITARIA
DOCUMENTI / SERVIZI | CHI LO DEVE FARE? | PERIODICITA’/AGGIORNAMENTO |
DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR | Datore di lavoro (adiuvato dal personale del servizio prevenzione e protezione.
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In occasione di significative modifiche al processo produttivo (nuove assunzioni, variazioni dell’organico, nuovi macchinari ecc.) |
SORVEGLIANZA SANITARIA | Medico competente | La periodicità delle visite viene stabilita dal medico competente, comunque non oltre i 5 anni. |
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE
CORSO | CHI LO DEVE FARE? | RIFERIMENTO LEGISLATIVO | DURATA | AGGIORNAMENTI |
RSPP (datore di lavoro) |
Datore di lavoro | D.Lgs. 81/08 art.34 | 16 ore (Rischio Basso) | 6 ore ogni 5 anni |
32 ore (Rischio medio) | 10 ore ogni 5 anni | |||
48 ore (Rischio alto) | 14 ore ogni 5 anni | |||
RLS |
Lavoratore eletto o designato dai lavoratori | D.Lgs. 81/08 art.37 | 32 ore | 4 ore all’anno (imprese sup. a 15 dip. E inf. a 50 dip.) |
8 ore all’anno (imprese sup. a 50 dip.) |
Formazione lavoratori dipendenti ed equiparati |
Lavoratori dipendenti, soci lavoratori, collaboratori a progetto, apprendisti… | D.Lgs. 81/08 art.37 | 4 ore (Modulo generale | 4 ore (Rischio basso) |
6 ore ogni 5 anni |
8 ore (Rischio medio) | |||||
12 ore (rischio alto) | |||||
Addetti antincendio |
Persona\e sempre presenti durante l’orario lavorativo (datore di lavoro, dipendente ecc) | D.Lgs. 81/08 art.46 – DM 10/03/98 | 4 ore (Basso rischio) | 2 ore ogni 3 anni (Basso rischio) | |
8 ore (Medio rischio) | 5 ore ogni 3 anni
(Medio rischio) |
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16 ore (elevato rischio) | 8 ore ogni 3 anni (Elevato rischio) | ||||
Addetti primo soccorso |
Persona\e sempre presenti durante l’orario lavorativo (datore di lavoro, dipendente ecc | D.Lgs. 81/08 art.45 – DM 388/2003 | 12 ore (Aziende tipo B-C) |
4 ore ogni 3 anni |
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16 ore (aziende tipo A) |
6 ore ogni 3 anni |
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Attrezzature di lavoro | I lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7 | D.Lgs. 81/08 art.73 | La durata varia a seconda del tipo di attrezzatura. | Ogni 5 anni, la durata varia a seconda del tipo di attrezzatura. |